02 gen : 20:22
Si riporta di seguito la sentenza con i dati sensibili oscurati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale xxx del 2012, proposto da:
Eleonora Palazzetti, rappresentata e difesa in proprio, con domicilio eletto presso Eleonora Palazzetti in Roma, xxxxxxxx;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. xxxxxxxx, domiciliata per legge in Roma, xxxxxx;
per l'annullamento
diniego accesso ai documenti - ricorso ex art. 116 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. xxxxxxxx e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la odierna ricorrente di dedicarsi da molti anni ad attività di volontariato presso il canile comunale Vitinia ex Poverello, giusta autorizzazione del Comune di Roma dell’11 agosto 2009. Essendo venuta a conoscenza di una ispezione condotta presso il citato canile dall’ASL RMC il 16 gennaio 2012, ha formulato domanda di accesso, in data 11 aprile 2012, per ottenere copia dei verbali dell’ispezione in questione.
In data 22 giugno 2012 è stato comunicato a mezzo fax alla ricorrente, dopo un iniziale differimento della domanda di accesso, il diniego all’accesso al richiesto documento.
Avverso il detto atto è dunque proposto il presente ricorso con cui è chiesto l’annullamento dell’avversato diniego nel presupposto dell’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ai verbali della ricordata ispezione.
Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’amministrazione comunale intimata.
Alla camera di consiglio del 7 novembre 2012 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
L’avversato diniego si fonda, in buona sostanza, sull’assunto per cui la ricorrente non sarebbe titolare di una posizione differenziata atta a legittimarla alla denegata richiesta di accesso.
Ritiene, di contro, il Collegio che la rappresentata posizione e qualità di volontaria rivestita dalla ricorrente presso il citato canile, a ciò peraltro debitamente autorizzata dal Comune, sia idonea e sufficiente a differenziare la posizione della ricorrente medesima dalla generalità e dunque a configurare in capo ad essa un interesse diretto, concreto e personale, per come richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all’accesso ad un dato documento. Del resto, l’esigenza conoscitiva rappresentata dalla ricorrente e sottesa alla domanda di accesso non è affatto orientata ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, trattandosi di richiesta puntuale, specifica e per nulla generica.
Per come ha già osservato la giurisprudenza, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui all'art. 22 comma 1 lett. b) L. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15 L. 11 febbraio 2005 n. 15, va inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons. Stato, III Sezione, 13 gennaio 2012 n. 116). In tal senso, ben si coglie come la conoscenza dei verbali della ispezione condotta dall’autorità sanitaria si correla alla posizione di volontaria rivestita dalla ricorrente proprio presso il canile interessato all’atto ispettivo.
In definitiva, il ricorso va accolto e conseguentemente ordinato al Comune di Roma di consentire alla ricorrente, nei modi e termini di legge, l’accesso ai richiesti documenti.
Sussistono giuste ragioni per ricompensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Roma di consentire alla ricorrente, nei modi e termini di legge, l’accesso ai richiesti documenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
xxxxxxxx, Presidente
xxxxxxxx, Consigliere, Estensore
xxxxxxxx, Consigliere